Statuto

ART. 1

Viene costituita una Associazione tra coloro che si interessano di problemi radiantisticie che accettano il presente Statuto. Tale Associazione è denominata ” SPERIMENTAL RADIO (SUGAR RADIO) “. Essa avrà come scopo di studiare e diffondere la conoscenza delle radioemissioni in modo particolare sulla frequenza dei27 Mhz con tutti i fenomeni ad essa collegati, di individuare ed associare gli operatori radio maggiormente preparati che intendano collaborare allo sviluppo delle nozioni teoriche e pratiche relative alle radiocomunicazioni.

ART. 2

Dell'Associazione faranno parte i soci fondatori, i soci aderenti e simpatizzanti. I radio operatori, senza preclusione alcuna di razza, religione o fede politica, dovranno essere in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità richieste dal regolamento. Verranno maggiormente apprezzati coloro che, con il loro comportamento, aiuteranno a mantenere fraterne relazioni fra tutti i popoli della terra, utilizzando la radio per abolire le barriere che li dividono.

ART. 3

L'Associazione non persegue attività atta ad ottenere fini di Lucro e speculazione di qualsiasi tipo.

ART. 4

L'Associazione auspica che i propri soci si astengano categoricamente dal comportarsi in modo contrario allo spirito radiantistico ed alle leggi vigenti. Essa si riterrà completamente estranea a qualsiasi responsabilità relativa ad un uso illegale della radio da parte degli associati.

ART. 5

L'Associazione ha sede Milano, Via Bartolini n. 21 e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio.

ART. 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) dalle quote di adesione stabilite a carico dei soci;
b) dai contributi, lasciti, donazioni che da qualsiasi Ente o privato possano ad essa pervenire e regolarmente accettate; dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva; da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione stessa.

ART. 7

La quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale. Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo mese di ogni anno sociale, trascorso detto termine e rimasti senza esito la richiesta a domicilio della quota da un sollecito scritto, il socio viene cancellato dall' elenco . Dichiarato moroso può essere reintegrato col successivo pagamento della quota.

ART. 8

La durata dell'Associazione sarà illimitata.

ART. 9

Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci
b) Il Presidente
c) Il vice Presidente effettivo
d) I Vice Presidenti onorari con la qualifica di Consiglieri aggiunti nominati secondo quanto previsto dall'Art. 10
e) Il Consiglio Direttivo formato da quattro membri nominati su proposta del Presidente oltre il Presidente stesso il Vice Presidente e di tanti membri quanti sono i Vice Presidenti onorari nominati.

ART. 10

Al presidente dell'Associazione viene affidata la rappresentanza legale e la gestione dell'Associazione, con i più ampi poteri, Il Presidente resterà in carica 5 (cinque) anni ed allo scadere del mandato potrà essere rieletto.Nel caso di insanabili controversie con il Consigio Direttivo, il Presidente potrà convocare l'Assemblea generaledegli iscritti per chiedere il voto di fiducia. I Consiglieri dovranno adeguarsi alla delibera pena la decadenza dall'incarico.

ART. 11

Il Presidente ed almeno un terzo dei Consiglieri avranno facoltà di proporre la nomina a Vice Presidente onorario e Consigliere aggiunto di quegli iscritti che si sono particolarmente adoperati e distinti attivamente a favore dall'Associazione. Tale proposta sarà messa ai voti ed approvata a maggioranza. Il loro mandato di Consiglieri aggiunti durerà sino a quando gli stessi manterranno la nomina a Vice Presidente Onorario.

ART. 12

I Vice Presidenti Onorari che durante l'ultimo anno non partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo, dimostrando disinteresse all'attività del Gruppo, su segnalazione del Presidente o dei Consiglieri, potranno essere esonerati dal Consiglio previa votazione a maggioranza.

ART. 13

II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Al medesimo competono le decisioni, ascoltati gli altri membri di procedere alla convocazione ordinaria del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea straordinaria di tutti i Soci.

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria del Consiglio Direttivo e l’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere convocate almeno una volta all'anno.

ART. 15

Le Assemblee di cui all'Art. 13 possono essere convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o tramite richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo avrà i seguenti compiti:
a) compilare il regolamento dell'Associazione ed i suoi aggiornamenti.
b) stabilire l'importo delle quote di iscrizione iniziale ad annuale. Tali quote dovranno essere proporzionate alle real spese sostenute dall'Associazione per la suagestione e per finanziare eventuali iniziative sociali escludendo fini di lucro o speculazione.
c) ratificare e stilare tutto quanto previsto da questo statuto e dai regolamenti di esecuzione e ratificare ledecisioni prese dal Presidente.

ART._17

E' prevista la nomina di nunero tre Probiviri i quali avranno competenza sulle sanzioni da adottare nei confronti dei Soci morosi o dal comportamento contrario allo spirito del Gruppo

ART.18

L'attività principale dell'Associazione consisterà nel:
a) organizzare riunioni e congressi tra soci, concorsi e gare al fine di migliorare la conoscenza e la professionalità radiantistica del Gruppo.
b) realizzare stampati, moduli, tabelle od altro relative all'uso radiantistico e non reperibili in commercio.stampare un periodico denominato “SUGAR RADIO BULLETTIN”. tutto ciò sarà distribuito ai Soci unicamente previo rimborso delle spese vive.

ART. 19

Eventuali prestazioni fornite all'Associazione da Soci od Amministratori saranno gratuite ad eccezione delle spese vive che potranno essere rimborsate su parere del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Potranno essere costituite sezioni esterne sia in Italia che All'estero. Tali sezioni funzioneranno secondo le disposizioni stabilite dal regolamento generale.

ART. 21

Le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dovranno essere prese a maggioranza dei presenti. Potranno essere ammesse deleghe nel caso di seria impossibilità ad intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART. 22

Per tutto quanto non contemplato o previsto in questo Statuto ci si atterrà alle disposizioni di legge.

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